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O.P.C.M. 30/03/2007 n. 3578Art. 5. 1. Per il compimento nei termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, č autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato f), art. 378; regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81; regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, e successive modifiche, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119; regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 218, 244 e 345; decreto-legge 27 giugno 1985 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985 n. 431, articoli 1-ter e 1-quinquies; decreto-legge 8 agosto 1994 n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994 n. 584, art. 1; decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494, articoli 9 e 10; decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, concernente i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi ai sensi dell'art. 40, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualitā fissati dal medesimo decreto legislativo; decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, articoli 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 32, 55, 56, 57, 63, 65, 66, 70, 71, 72, 79, 80, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 123, 126, 128, 153, 154, 155 e comunque nel rispetto della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivitā contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario. Art. 6. 1. L'ing. Vincenzo Sergio, in servizio presso il provveditorato interregionale per le opere pubbliche per le regioni Sicilia e Calabria - Sede coordinata di Catanzaro, č nominato commissario delegato e provvede, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza in atto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 e per eliminare le connesse situazioni di rischio, a porre in essere le azioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 commi 1 e 2, e art. 5, esercitando i relativi poteri, anche derogatori, per la messa in sicurezza della diga di Gigliata Monte (comune di Chiaravalle Centrale - Catanzaro). 2. Il commissario delegato di cui all'art. 3, in relazione alle attivitā da porre in essere per la messa in sicurezza della diga di cui al comma 1, utilizza le strutture dell'ufficio periferico territorialmente competente e della sede centrale del Registro italiano dighe ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4. 3. In ragione dei compiti affidati al commissario delegato di cui al presente articolo, nominato per la messa in sicurezza delle grandi dighe ai sensi decreto-legge 29 marzo 2004 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004 n. 139, č corrisposta una indennitā onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entitā pari al venti per cento del trattamento economico in godimento. Art. 7. 1. Per il perseguimento delle finalitā di cui alla presente ordinanza i commissari delegati potranno utilizzare le risorse che si renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate dal decreto-legge 29 marzo 2004 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004 n. 139. A tal fine č autorizzata, per ciascun commissario delegato, l'apertura di una contabilitā speciale di tesoreria sulla quale confluiranno le relative risorse finanziarie. Art. 8. 1. In ragione della peculiaritā delle attribuzioni affidate ai commissari delegati nominati per la messa in sicurezza delle grandi dighe di cui al decretolegge 29 marzo 2004 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004 n. 139, i commissari, nell'ambito delle risorse agli stessi attribuite, possono estendere al personale della struttura commissariale, in relazione alle funzioni dagli stessi commissari esercitate, le polizze assicurative per la responsabilitā civile stipulate per il personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Art. 9. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri č estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 marzo 2007 Il Presidente: Prodi |
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